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18 marzo 2018
Natura giuridica del contributo di ingresso alla mobilità: risvolti ai fini della prescrizione

Il contributo dovuto all'inps dalle imprese che hanno attivato procedure di mobilità, ai sensi della legge 223/91, ha dato luogo alla emissione ed alla successiva notificazione di numerosi avvisi di addebito che sin dall’origine hanno evidenziato una serie di vizi formali e sostanziali oggetto di numerose pronunce di merito e, finalmente, del primo arresto della Suprema Corte.

Il credito in oggetto riguarda quelle imprese che, ai sensi dell’art. 4 della Legge 223/91, abbiano adottato procedure di mobilità o a seguito di un precedente periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria ovvero a seguito di licenziamento collettivo.

Orbene, in tali ipotesi, il comma 4 dell’art. 5 della predetta legge dispone testualmente: “per ciascun lavoratore posto in mobilità l’impresa è tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all’art. 37 della legge 9 Marzo 1989 n. 88, in trenta rate mensili, una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore. Tale somma è ridotta alla metà quando la dichiarazione di eccedenza del personale di cui all’art. 4 comma 9, abbia formato oggetto di accordo sindacale”.

In forza del combinato disposto dei suddetti articoli, quindi, le imprese che intendono accedere alla procedura di licenziamento collettivo con messa in mobilità sono tenute a versare una somma pari a sei mensilità per ogni lavoratore collocato, se la procedura si instaura senza la conclusione di un accordo con le organizzazioni sindacali, ovvero una somma pari a tre mensilità per ogni lavoratore collocato, se invece la procedura si conclude con il predetto accordo.

La somma così determinata può essere poi corrisposta dall'impresa in trenta rate mensili.

L’art. 5, al comma 5, dispone poi che: “l’impresa che, secondo le procedura determinate dalla Commissione regionale per l’impiego, procuri offerte di lavoro a tempo indeterminato aventi le caratteristiche di cui all’art. 9, comma 1, lettera b), non è tenuta al pagamento delle rimanenti rate relativamente ai lavoratori che perdano il diritto al trattamento di mobilità in conseguenza del rifiuto di tali offerte ovvero per tutto il periodo in cui essi, accettando le offerte procurate dall’impresa, abbiano prestato lavoro”.

Norma quest’ultima di chiusura che si giustifica nell’ottica di non far gravare le imprese di oneri economici inutili allorquando il contributo richiesto alle imprese non è più necessario poiché viene meno il corrispondente diritto del lavoratore al trattamento di mobilità.

Questa la disciplina sostanziale che, prima facie, sembrerebbe non dover dare adito a particolari problemi applicativi.

Invece.

Invece è accaduto che la procedura di riscossione a mezzo di iscrizione a ruolo delle corrispondenti pretese contributive ha dato luogo alle emissione di cartelle esattoriali, ora di avvisi di addebito, inficiate da gravissimi vizi formali e sostanziali che ne determinano la nullità ed illegittimità.

In effetti, innanzitutto tutte le cartelle in parola sono affette da nullità in quanto non rispondono al principio oramai sancito dalla giurisprudenza unanime della Cassazione secondo cui: “…l'ente impositore ha sempre l'obbligo di chiarire nella cartella esattoriale, sia pure succintamente, le ragioni - intese come indicazione sia della mera causale che della motivazione vera e propria - dell'iscrizione a ruolo dell'importo preteso, in modo da consentire al contribuente un non eccessivamente difficoltoso esercizio del diritto di difesa atteso che alla cartella di pagamento devono ritenersi comunque applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dall'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241…” (idem, Cass. sez.V, 16.07.2007, n.11251; Cass.  nn. 15638/2004; 18306/2004; 2819/2005) e, certamente, non può dirsi adempiuto tale obbligo se nella cartella o avviso, come nella specie, si fa un generico riferimento ad un verbale ispettivo, spesso mai redatto e notificato, o ad un criptico codice numerico che nessun significato può avere al di fuori delle procedure interne delle ente impositore.

Inoltre, dato ancor più rilevante, spesso gli avvisi in oggetto, riportano pretese creditorie assolutamente inesatte o addirittura inesistenti in quanto abbondantemente prescritte.

Sull’inesattezza, v’è da dire che spesso l’ente impositore procede alla iscrizione a ruolo delle pretese creditorie senza preventivamente accertare se l’impresa abbia instaurato la procedura di licenziamento con messa in mobilità in virtù di un accordo sindacale. La differenza, per quanto innanzi detto, non è di poco conto, atteso che la pretesa creditoria nell’ipotesi di conclusione di un accordo sindacale si deve dimezzare (tre mensilità invece di sei).

Riguardo invece alla prescrizione, il vizio genetico di tali pretese contributive deriva dall’erroneo convincimento dell’ente di dover ritenere applicabile alla fattispecie non la prescrizione quinquennale prevista dall’art. 3 comma 9 L. 335/95 per tutti i crediti di natura contributiva, bensì la prescrizione ordinaria decennale in quanto, a dire dell’INPS, l’art. 5 della l. 223/91 non adoperando il termine tecnico di “contributi” ma quello generico di “somme”, riguarderebbe pagamenti di natura diversa da quella strettamente contributiva.

A sostegno di tale interpretazione, l’INPS porta una serie di argomenti come ad esempio quello della assimilabilità di tale somma ad oneri diversi, in funzione della sua diversa destinazione – nella “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” ai sensi dell’art. 37 della legge 223 del 1991, invece che nella “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti”, ai sensi dell’art. 24 della medesima legge; od ancora le diverse modalità di calcolo, poiché a differenza della contribuzione laddove il parametro di calcolo è ancorato ad aliquote percentuali, nel caso di specie il parametro di riferimento diviene la prestazione erogata al lavoratore (art. 16 della legge 223/91); tuttavia, l’arditezza di tale interpretazione che privilegia il mero dato letterale della disposizione in commento in un modo completamente avulso dallo stesso contesto della norma e dal sistema in cui è collocata sfiora il paradosso.

Ed in effetti, le numerosissime pronunce di merito, fra le quali si segnalano Corte d’Appello Torino n. 111/2008, Corte d’Appello Lecce n. 1140/2013, Corte d’Appello Lecce del 19.09.2014, Corte d’Appello Lecce n. 774/2017 che conferma Tribunale Lecce n. 4165/2015, queste ultime peraltro pronunciate in sede di giudizio di ammissione allo stato passivo ex art. 101 L.F., hanno sconfessato totalmente la ricostruzione ermeneutica fornita dall’INPS.

La giurisprudenza di merito ha chiarito in maniera inequivocabile che sussistono una serie di elementi letterali, sistematici e razionali che non lasciano dubbi sulla natura certamente contributiva delle somme in questione.

In effetti, la natura contributiva previdenziale-assistenziale del pagamento richiesto al datore, emerge sia dalla rubrica dell’art. 5 legge n. 223/1991, che parla di “oneri a carico delle imprese” nell’ambito del procedimento di mobilità; sia dal dato testuale del comma 4, che espressamente riconduce il pagamento “alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali”.

Peraltro, a fronte di una paventata assimilabilità di tale somma ad oneri diversi, come sostenuto dall’INPS, in funzione della sua diversa destinazione – nella “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” ai sensi dell’art. 37 della legge 223 del 1991, invece che nella “Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti”, ai sensi dell’art. 24 della medesima legge, vi è invece un dato normativo e testuale che non può lasciare spazio ad alcun margine di dubbio, ossia l’art. 4 comma 6 DM n. 142/1993 il quale stabilisce che, in caso di mancato pagamento delle somme previste dall’art. 5 commi 4 e 6 L. n. 223/1991, si applicano le disposizioni di cui all’art. 4 DL n. 536/1987 conv. con modificazioni in L. n. 48/1988, e cioè si applicano le sanzioni civili connesse al mancato o tardivo pagamento dei contributi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, conseguenza questa che sarebbe del tutto irrazionale ed insensata, laddove il pagamento non fosse considerato richiesto a titolo di contributo.

Quindi, certamente la natura contributiva del pagamento in parola non può essere esclusa dal fatto che l’art. 5 comma 4 L. n. 223/1991 utilizza il termine “somma” e non il termine “contributo”.

Invero, da una prima angolazione, la riconducibilità o meno di un pagamento alla nozione di contributo, non può essere ricondotta alla mera scelta lessicale del legislatore, notoriamente spesso impreciso ed atecnico, di avere o meno utilizzato lo specifico vocabolo di “contributo”, ma va piuttosto verificata con riferimento alla natura oggettiva del pagamento effettuato; da una seconda angolazione, anche a volere diversamente opinare, è in ogni caso lo stesso legislatore che, all’articolo 3 comma 3 della stessa legge, utilizza il vocabolo di “contributo” con riferimento al pagamento di cui è causa.

Inoltre, proprio la struttura dell’obbligazione in oggetto laddove si ancora alla sussistenza di un rapporto di lavoro, al rapporto tra l’INPS e datore di lavoro e alla corrispondente retribuzione percepita dal lavoratore, depone in favore della tesi che riconosce la natura contributiva del pagamento in questione.

Questa condivisibile ricostruzione ermeneutica sulla natura giuridica delle somme richieste a tale titolo ha finalmente trovato il suo primo riscontro di legittimità nella sentenza della Suprema Corte n. 2121 del 29.01.2018 che oltre a fare proprie le argomentazioni già adottate dalla giurisprudenza di merito ha definitivamente chiarito che la stessa giurisprudenza di legittimità ha sempre qualificato come contributi le somme in questione, parificandone la disciplina a quella dei contributi:

- ai fini del pagamento di essi da parte di società a capitale misto come i contributi dovuti per la cassa integrazione (Cass. 8591/17);

- ai fini di rilevarne la diversità dei rapporti contributivi e la irrilevanza del giudicato in relazione ai diversi periodi di debenza (Cass. sentenza n. 7981/2016);

- per inferire ai sensi della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 7, commi 11 e 12, che la contribuzione per l'indennità di mobilità non è dovuta dai datori di lavoro che non sono tenuti ai contributi per la disoccupazione involontaria (Sez. L, Sentenza n. 8212 del 08/04/2014, posto che l'indennità di mobilità "è regolata dalla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto applicabile. Ne discende che la contribuzione per la mobilità non è dovuta allorquando non sia dovuta quella per la disoccupazione involontaria");

- per determinare le imprese tenute a versare il contributo a loro carico solo con riferimento alle posizioni dei dipendenti posti in mobilità che abbiano diritto all'indennità, ma non con riferimento alle posizioni dei dipendenti posti in mobilità non aventi diritto ad usufruire dell'indennità stessa (Sez. L, Sentenza n. 14305 del 20/06/2007, la quale nota che: "Questo contributo di mobilità è riferito perciò singolarmente a ciascuno dei lavoratori posti in mobilità (e non all'insieme di essi considerati nel loro complesso), ed è rapportato come importo al trattamento mensile di mobilità spettante singolarmente a quel singolo lavoratore).

Fatte queste premesse, la Suprema Corte quindi conclude affermando apertis verbis che anzi le somme in questione rientrano de plano nella stessa definizione di contribuzione dedotta dall'INPS, trattandosi appunto di "somme di danaro versate da parte del datore di lavoro e/o del lavoratore agli enti previdenziali per la tutela previdenziale rientrante sotto l'art. 38 Cost., comma 2".

D'altra parte, continua ancora la Cassazione dirimente sul punto è rilevare che, “mentre non esiste una soluzione unica quanto alla definizione della natura e della funzione dei contributi complessivamente considerati, tutti i contributi, pur nella loro varietà tipologica, sono assoggettati alla medesima disciplina della prescrizione (dettata dalla L. n. 335 del 1995), alla quale non c'è dunque alcuna ragione logico-giuridica per non sottoporre anche le somme pagate dal datore per la collocazione in mobilità dei lavoratori”.   

Non sembra quindi esservi più alcun dubbio sulla natura previdenziale del contributo richiesto alle imprese ex art. 5 della l. n. 223/91 e quindi sulla prescrizione quinquennale del relativo credito.

Altra questione da accertare, infine, è quella relativa alla decorrenza di tale prescrizione che, secondo le tesi dell’istituto - stante la lettera della legge che espressamente prevede la rateizzazione in trenta rate mensili – dovrebbe, in ogni caso, decorrere dalla scadenza dell’ultima rata.

Tuttavia, non v’è dubbio che tale disposizione va interpretata secondo canoni ermeneutici che comunque devono fare salvi i principi generali dell’ordinamento, e quindi in ottemperanza a quanto previsto nella disciplina generale delle obbligazioni, il pagamento rateizzato deve essere considerato come una opzione che può essere scelta dal debitore con la conseguenza che il mancato pagamento anche di una sola rata produce la decadenza dal beneficio del termine (rectius la rateizzazione ex art. 1168 c.c.) con possibilità per il creditore di agire, sin da subito, per l’intero.

In effetti, la stessa INPS con circolare n° 123 del 08.05.1995, ha statuito che: «La rateazione di pagamento dovrà essere revocata qualora il debitore ometta il pagamento anche di una sola rata mensile»; (Delibera n° 356 del 11.03.1997; Messaggio n° 013989 del 04.04.2005), così come, disciplinando in modo dettagliato la riscossione del contributo di ingresso alla mobilità, ha espressamente statuito che: “il pagamento rateale è una opzione a disposizione del contribuente”, e che: “il pagamento in un’unica soluzione è obbligatorio in caso di sospensione o cessazione di attività dell’impresa” (cfr. Circolare INPS n. 238 del 01.08.1994).

Quindi, in caso di mancata opzione per il pagamento rateale, o di mancato pagamento delle singole rate, la prescrizione del credito decorre, nel primo caso, sin dal momento in cui l’INPS avrebbe potuto richiedere l’intera somma, e, nel secondo caso, sin dal momento della decadenza dal beneficio della rateizzazione per mancato pagamento della rata.

Ancora una volta, quindi, le procedure di riscossione a mezzo ruolo mostrano i loro limiti soprattutto quando sono dettate da eveidenti "esigenze di cassa" che, non dimentichiamolo, non possono e non devono pregiudicare i diritti soggettivi dei singoli, così come riconosciuti dalle norme giuridiche e dai principi generali del nostro ordinamento.

                                                                                                                                        Avv. Carlo Congedo